Art. 4.
(Contributi per incentivare il trasporto delle merci per vie navigabili fluviali o lacuali).

      1. Per le finalità di cui all'articolo 1, alle imprese che, per il trasporto dei propri prodotti, utilizzano le vie navigabili fluviali o lacuali sono concessi contributi a fondo perduto per gli anni 2006, 2007 e 2008.
      2. L'ammontare dei contributi di cui al comma 1 è stabilito nella misura di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.